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LEGGE 8 gennaio 1979, n. 2

Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni e integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817.

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Testo in vigore dal:  26-1-1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

La disciplina relativa al versamento del prezzo di acquisto, prevista dal sesto e dal settimo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, modificato dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, si intende riferita anche ai casi di cui al quinto comma dello stesso articolo.
I termini decorrono dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto, oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto.
La presente legge costituisce interpretazione autentica della legge 26 maggio 1965, n. 590.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI ANDREOTTI - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO