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LEGGE 19 dicembre 1979, n. 648

Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative di alcune categorie di lavoratori dipendenti, già prevista dalle leggi 2 aprile 1958, n. 331, 11 giugno 1974, n. 252, 31 marzo 1971, n. 214 e 15 febbraio 1974, n. 36.

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Testo in vigore dal:  13-1-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, già prorogati con la legge 12 gennaio 1977, n. 4, sono ulteriormente prorogati per 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono altresì prorogati per il periodo stabilito dal precedente comma i termini previsti dall'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 e dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1979

PERTINI COSSIGA - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO