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LEGGE 8 novembre 1979, n. 566

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, concernente la proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali e recante disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-11-1979 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, concernente proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali e recante disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, è soppresso l'ultimo comma;
All'articolo 4, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
"L'insegnamento di educazione tecnica nella scuola media è impartito, a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, per gruppi di allievi da costituirsi nell'ambito della classe o di classi corrispondenti funzionanti nella scuola.
I gruppi sono formati dal collegio dei docenti, sulla base delle proposte dei consigli di classe, al fine di realizzare una pluralità di interventi, tenendo conto delle attività e degli interessi degli allievi. Detti gruppi devono comprendere non meno di dieci e non più di quindici alunni.
La costituzione delle cattedre o posti orario di educazione tecnica è effettuata sulla base del numero dei gruppi degli allievi costituiti ai sensi dei precedenti commi.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma possono avere applicazione anche nell'anno scolastico 1979-80, purché vi siano, nell'ambito delle singole province, insegnanti di educazione tecnica in soprannumero da utilizzare e fatto salvo, comunque, il limite della consistenza organica di cui al comma seguente.
L'organico complessivo delle cattedre o posti orario di educazione tecnica da costituire in applicazione del presente articolo non può comunque superare, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1979-80, in ciascuna provincia, la consistenza organica delle cattedre di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili accertata al 31 marzo 1978. È escluso in ogni caso il ricorso a nuovi incarichi";
All'articolo 5, nel primo comma, dopo le parole:
"fanno parte,", sono aggiunte le seguenti: "a titolo consultivo,";
L'articolo 6 è soppresso.