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LEGGE 13 agosto 1979, n. 384

((Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2004)
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Testo in vigore dal:  30-3-2004
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Art. 5

((Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,))
che siano anche consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dall'articolo 1 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
L'indennità mensile di cui al primo comma dell'articolo 1 non è cumulabile con l'indennità inerente alla carica di consigliere regionale. Restano ferme le diarie a titolo di rimborso spese per l'esperimento del mandato regionale.