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LEGGE 13 agosto 1979, n. 384

((Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2004)
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Testo in vigore dal:  30-3-2004
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Art. 4

((Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,))
che sono anche membri del Parlamento nazionale, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonché con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunità economica europea.