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LEGGE 13 agosto 1979, n. 384

((Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2004)
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Testo in vigore dal:  30-3-2004
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Art. 3

((I membri del Parlamento europeo))
indicati nell'articolo 1, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro.
((Agli stessi membri))
è concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti.