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LEGGE 7 febbraio 1979, n. 46

Norme integrative ed interpretative della legge 18 aprile 1975, n. 148.

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Testo in vigore dal:  6-3-1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 148, l'ultimo comma dell'articolo 74-ter aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:
"L'assegno mensile di cui al successivo articolo 74-quater è dovuto, per un solo periodo, per l'intera durata del corso".