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LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18

Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2024)
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Testo in vigore dal:  30-3-2004
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Art. 52


I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l'elezione a
((membri del))
Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione.
Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonché ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti
((membri))
del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.