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LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18

Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2024)
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Testo in vigore dal:  30-3-2004
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Art. 40


Per l'elezione
((dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia))
, è consentito che gli elettori appartenenti ai Paesi della Comunità europea che si trovano in Italia al momento della votazione votino per candidati del Paese di cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute fra i detti Paesi ed il Governo italiano.
A tal fine il Governo italiano, su base di reciprocità bilaterale, accorderà ai cittadini di ciascun Paese della Comunità garanzie e facilitazioni corrispondenti a quelle che saranno accordate, ai sensi dell'articolo 25, ai cittadini italiani residenti nei Paesi stessi.
Le misure di volta in volta necessarie a tale scopo sono disposte dal Ministro dell'interno, previe intese con quello degli affari esteri.