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LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18

Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2024)
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vigente al 24/04/2024
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Testo in vigore dal:  29-3-2024
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Art. 12



Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.
Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.
((16))

I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.
((Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere.
Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere))
.
Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo precedente, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.
Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.
Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione. All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso. (14)
Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.
A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.
La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia.

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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 22 aprile 2014, n. 65, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui al comma 2, si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle di cui al comma 1."
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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2024, n. 38, ha disposto (con l'art. 4-septies, comma 1) che "Limitatamente alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna circoscrizione elettorale è ridotto della metà".