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LEGGE 11 gennaio 1979, n. 14

Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
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Testo in vigore dal:  6-2-1979 al: 19-4-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In deroga all'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, integrato dall'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile, esclusi, fino a che non sia diversamente disposto, quelli di cui all'elenco allegato alla presente legge, nei quali il servizio è attualmente svolto da personale statale, il servizio antincendi può essere affidato agli enti gestori degli aeroporti o delle aerostazioni, ovvero ai titolari delle licenze di cui all'articolo 788 del codice della navigazione, eventualmente riuniti in consorzio, che esplichino la propria attività nell'aeroporto.
Nel caso di affidamento, il servizio antincendi è espletato a cura e spese dei soggetti di cui al precedente comma, con personale in possesso di apposita abilitazione rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Le spese per l'addestramento del personale, ai fini dell'abilitazione, sono a carico dei soggetti ai quali è affidato il servizio antincendi.
Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dei trasporti, determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.
La responsabilità della regolarità e della efficienza dei servizi nell'ambito dell'aeroporto compete ai soggetti di cui al primo comma.
L'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco controlla l'esatto adempimento delle determinazioni adottate dal Ministero dell'interno ai sensi del secondo comma e, ove riscontri inadempienze, propone la sospensione dell'attività di volo, fino a quando non risultino adottate le misure prescritte. Il relativo provvedimento è adottato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.