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LEGGE 8 gennaio 1979, n. 9

Integrazione della legge 26 aprile 1974, n. 169; interpretazione autentica delle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491 e 26 aprile 1974, n. 169, sulla indennità agli amministratori delle province e dei comuni.

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Testo in vigore dal:  2-2-1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la liquidazione di indennità di carica e di presenza nonché di rimborsi spese a favore degli amministratori comunali e provinciali eccedenti i limiti indicati dalla legge 26 aprile 1974, n. 169.