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LEGGE 30 settembre 1978, n. 583

Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente.

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Testo in vigore dal:  15-10-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ferma restando la riserva dei posti prevista dal terzo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la qualifica di primo dirigente è conferita, nel limite dei posti complessivamente disponibili fino al 31 dicembre 1977, mediante scrutini per merito comparativo ai quali sono ammessi gli impiegati delle corrispondenti carriere direttive della stessa amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata, in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparate.
La riserva dei posti indicata nel precedente comma è ridotta sino alla concorrenza del numero di unità effettivamente esistenti nel ruolo ad esaurimento, ove tale numero sia inferiore a quello della riserva stessa.
Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, le promozioni alla qualifica di primo dirigente si effettueranno prescindendo dall'osservanza dei termini previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
I relativi scrutini dovranno essere tenuti alla prima adunanza del consiglio di amministrazione che comunque dovrà essere convocato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
I posti comunque disponibili a partire dal 1 gennaio 1978 saranno conferiti secondo le disposizioni e con le modalità indicate negli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Per i funzionari amministrativi e per quelli dei ruoli e qualifiche speciali del Ministero degli affari esteri, restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.