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LEGGE 3 giugno 1978, n. 313

Accettazione ed esecuzione del protocollo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 12 giugno 1973.

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Testo in vigore dal:  18-7-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare il protocollo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 12 giugno 1973.