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LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  28-7-1979
aggiornamenti all'articolo

Art. 52

(Finanziamento per l'esercizio finanziario 1979)


Per l'esercizio finanziario 1979 l'importo del fondo sanitario nazionale, parte corrente, da iscrivere nel bilancio dello Stato è determinato, con riferimento alle spese effettivamente sostenute nel 1977 dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, e da ogni altro ente pubblico previsto dalla presente legge, per lo esercizio delle funzioni attribuite al servizio sanitario nazionale.
Ai fini della determinazione del fondo sanitario nazionale per l'esercizio 1979, sulle spese impegnate nel 1977 vengono riconosciute in aumento:
a) le maggiorazioni derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali, regolamentari o legislative vigenti per quanto riguarda la spesa del personale, compreso quello il cui rapporto è regolato da convenzioni;
b) la maggiorazione del 7 per cento delle spese impegnate per la fornitura di beni e servizi per ciascuno degli anni 1978 e 1979;
c) le maggiorazioni derivanti dalle rate di ammortamento dei mutui regolarmente contratti negli anni 1978 e precedenti e non compresi negli impegni dell'anno 1977.
Fatte salve le necessità finanziarie degli organi centrali del servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo comma, alla ripartizione del fondo fra le regioni si provvede per l'esercizio 1979, anche in deroga al disposto dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, assumendo come riferimento la spesa rilevata nelle singole regioni, secondo quanto è previsto dal presente articolo, maggiorata in base alle disposizioni di cui al precedente comma.
Le regioni, tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 61 e sulla base degli atti ricognitivi previsti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1978, n. 461, assicurano, con periodicità trimestrale i necessari mezzi finanziari agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale fino all'effettivo trasferimento delle stesse alle unità sanitarie locali.
Agli enti medesimi si applicano anche, nel periodo considerato, le disposizioni di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'articolo 50.
Gli enti e le regioni, per la parte di rispettiva competenza, sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 50.
Ove dai rendiconti trimestrali risulti che la gestione manifesti un disavanzo rispetto al piano economico contabile preso a base per il finanziamento dell'ente, la regione indica tempestivamente i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione.
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AGGIORNAMENTO (1)

IL D.L. 26 maggio 1979, n. 154, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1979, n. 300, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In deroga all'art. 52 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'anno 1979 il fabbisogno finanziario dell'assistenza sanitaria delle province, comuni e loro consorzi resta assicurato nell'ambito delle disposizioni in materia di finanza locale dettate dalla legge 21 dicembre 1978, n. 843".