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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 862

Provvidenze a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/08/1980)
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Testo in vigore dal:  6-9-1980
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fermo restando ogni altro beneficio stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, è prevista una speciale elargizione di lire 50 milioni per i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sia di ruolo che con rapporto di servizio a titolo precario, che, a seguito ed a causa di azioni criminose perpetrate contro uffici, mezzi di trasporto di valori e di effetti postali ed impianti delle dette Aziende, decedano o riportino una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, che comporti, comunque, la cessazione dal rapporto d'impiego.
L'elargizione è dovuta anche quando il decesso o l'invalidità permanente si verifichino successivamente ma siano diretta conseguenza dell'azione criminosa.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 13 agosto 1980, n. 466 ha disposto (con l'art. 11 comma 1) che "la speciale elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 862, è elevata, con effetto dalla data di cui all'articolo 5 della legge predetta, a lire 100 milioni ed è esente da IRPEF."