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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845

Legge-quadro in materia di formazione professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal:  14-1-1979

Art. 9

(Personale addetto alla formazione professionale)


Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3, secondo comma, il personale di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge addetto alle attività di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera a), è collocato in appositi ruoli regionali.
Il trattamento economico e normativo è adottato nell'osservanza della presente legge sulla base di un accordo sindacale nazionale stipulato tra le regioni, il Governo e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Le leggi di delega di cui al secondo comma detteranno norme per
garantire la mobilità del personale stesso nel territorio regionale.
Le regioni disciplinano con legge i casi e le modalità di incarico
od assunzione a termine di docenti richiesti per corsi particolari.
Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, lo sviluppo della professionalità attraverso corsi di aggiornamento tecnico-didattico e culturale, la partecipazione all'attività delle istituzioni in cui essi operano.
Nei casi in cui le regioni utilizzano, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, lettera b), enti terzi per l'attuazione di progetti di formazione, non può essere superato globalmente, per ciò che riguarda il personale, il costo corrispondente agli equivalenti trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle regioni addetti ad analoghe attività.