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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
Testo in vigore dal:  29-12-1978

Art. 38


Per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721, è autorizzato un limite d'impegno di 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.