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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
Testo in vigore dal:  1-3-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 21


Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della quinta classe di contribuzione obbligatoria.
((1))

L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni.
((1))

Per la contribuzione volontaria relativa a periodi successivi al 1 gennaio 1979 i commi dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
"Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalità di cui al comma precedente, la somma corrisposta viene ripartita in tanti contributi quanti se ne ottengono dalla divisione della somma versata per l'importo del contributo assegnato.
I contributi determinati ai sensi del precedente comma, da considerare ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo sabato compreso nel periodo di versamento".

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978,n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno".