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LEGGE 20 ottobre 1978, n. 674

Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1986)
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Testo in vigore dal:  22-11-1978

Art. 4


Le regioni determinano le modalità per l'istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte le associazioni riconosciute e le modalità per l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo attribuiti alle regioni medesime, prevedendo, in particolare, che possa essere disposta con atto motivato, previa diffida e sentito il comitato regionale di cui al successivo articolo 11, la revoca del riconoscimento quando l'associazione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali.