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LEGGE 5 agosto 1978, n. 505

Adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia.

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Testo in vigore dal:  19-9-1978

Art. 3


A decorrere dalla data indicata nell'articolo 1, sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284.