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LEGGE 4 agosto 1978, n. 479

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, recante modifiche alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile.

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Testo in vigore dal:  26-8-1978

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, concernente norme in materia di occupazione giovanile, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
al quarto comma, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"a) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli artigiani, da uno dei commercianti e da uno del movimento cooperativo, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative;
b) dai direttori generali che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale e degli affari generali e del personale;
c) da cinque rappresentanti delle regioni, scelti dal Ministro del lavoro nell'ambito dei designati dalle regioni. A tal fine ciascuna regione e le due province autonome di Bolzano e di Trento hanno facoltà di designare un nominativo";
il nono comma è sostituito dai seguenti:
"Le commissioni regionali per la mobilità di cui all'articolo 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego.
Tali commissioni, oltre ai compiti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego, di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, secondo le linee da questa indicate.
Le commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono, altresì, compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attività formative e lavorative.
Le commissioni regionali per l'impiego, attraverso competenti ispettorati provinciali del lavoro, assicurano con riferimento all'avviamento con richiesta nominativa, l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Le commissioni regionali per l'impiego si riuniscono almeno una volta l'anno sotto la presidenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o di un Sottosegretario di Stato da questo delegato, di intesa con il presidente della giunta regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in materia di politica attiva del lavoro, per la impostazione del programma di attività e di iniziative, in relazione alle esperienze compiute, alla situazione occupazionale, con particolare riguardo a quella giovanile, ed ai problemi che ne derivano. I tre rappresentanti della regione, di cui all'articolo 22, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, debbono essere membri del consiglio regionale.
Per la realizzazione dei loro compiti, la commissione centrale e le commissioni regionali per l'impiego si avvalgono di apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso gli uffici regionali del lavoro".
All'articolo 4, nel capoverso introduttivo sono soppresse le parole: "due commi".
All'articolo 5, nel testo sostitutivo dell'articolo 5 della legge 1 giugno 1977, n. 285:
i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
"La commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla formulazione della graduatoria, dei giovani iscritti nella lista speciale, raggruppandoli per fasce professionali, da definirsi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale.
In mancanza, i giovani, sulla base delle domande presentate, sono raggruppati per categorie professionali e in ciascuna categoria secondo la qualifica o la specializzazione posseduta, o, per il contratto di formazione, secondo quelle per le quali nella domanda sono state indicate le propensioni. Nella formazione delle graduatorie si terrà conto altresì della condizione economica personale e familiare degli interessati";
il settimo comma è sostituito dal seguente:
"Contro l'omessa, erronea o indebita inclusione ovvero cancellazione, dalla lista speciale e dalla graduatoria, nonché contro gli atti di avviamento è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dei relativi aggiornamenti ovvero dalla data del provvedimento. La commissione decide sui ricorsi con provvedimento definitivo, entro e non oltre quindici giorni dal loro deposito.
Decorso tale termine, senza che il ricorrente abbia avuto comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto, ferma restando la possibilità di adire l'autorità competente";
al terz'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "Il datore di lavoro ha in tal caso la facoltà di indicare i requisiti professionali che i giovani debbono possedere";
il penultimo comma è soppresso;
l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Fino al 30 giugno 1980 i datori di lavoro che occupano stabilmente non più di dieci dipendenti possono effettuare assunzioni di giovani iscritti nella lista speciale con il contratto di formazione di cui all'articolo 7, mediante richiesta nominativa".
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - Dopo l'articolo 6 della legge 1 giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente articolo 6-bis:
" Art. 6-bis. - I giovani assunti ai sensi degli articoli 9, quarto comma, e 26 della presente legge o al termine del contratto a tempo parziale e determinato o del corso pratico di formazione sul lavoro di cui al successivo articolo 16-bis, non possono far valere il titolo di studio da essi posseduto che non sia indicato sulla richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della fascia professionale o della qualifica per la quale sono stati assunti "".
All'articolo 7, nel testo sostitutivo dell'articolo 7 della legge 1 giugno 1977, n. 285:
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalità della presente legge, dai datori di lavoro di cui all'articolo 6, nonché da enti pubblici economici";
il punto 1) del secondo comma è sostituito dal seguente:
"1) può essere stipulato per i giovani di età compresa fra i 15 ed i 26 anni, elevata a 29 per le donne o per i laureati;" All'articolo 8, nel testo sostitutivo dell'articolo 8 della legge 1 giugno 1977, n. 285:
il primo comma è sostituito dai seguenti:
"Il contratto di formazione è stipulato per iscritto e prevede la durata ed il trattamento giuridico ed economico.
I cicli formativi, intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli di formazione, in rapporto alle fasce professionali, sono promossi od autorizzati dalla regione, anche presso le aziende o loro consorzi.
La durata, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, nonché il rapporto tra attività lavorativa e formazione sono stabilite dalla commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 3 della presente legge, in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative";
il terzo comma è soppresso;
dopo l'ultimo è aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro della difesa, con suo decreto, nei limiti numerici permessi dalle necessità primarie della Difesa, può consentire, di anno in anno, ai giovani arruolati, assunti con contratto di formazione ai sensi della presente legge o impegnati in progetti specifici di cui all'articolo 26, il differimento - per la durata del contratto e per una sola volta - della prestazione del servizio alle armi purché il predetto contratto abbia termine entro il compimento del 22° anno di età".
All'articolo 9, nel testo sostitutivo dell'articolo 9 della legge 1 giugno 1977, n. 285:
i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
"I giovani assunti a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello aziendale della corrispondente qualifica; la retribuzione è riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.
Al datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come appresso:
a) nel rapporto a tempo indeterminato lire trentaduemila mensili elevate a lire sessantaquattromila mensili nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la durata, rispettivamente, di 18 e di 24 mesi;
b) nel rapporto di formazione, lire duecento orarie elevate a lire 600 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le ore lavorative effettivamente retribuite";
i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:
"In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo per mesi sei, elevati a mesi dodici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato. Tale agevolazione è concessa per altri sei mesi per ogni giovane lavoratrice assunta.
Nell'ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi diciotto nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato.
Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche nei confronti dei giovani assunti al termine dei cicli formativi di cui all'articolo 16-quater".
alla fine del primo comma sono aggiunte le parole:
"Tali intese indicano altresì le quote, le modalità e i tempi per l'assunzione dei giovani che conseguano o abbiano conseguito la qualifica, ai sensi dell'articolo 16-quater";
il terz'ultimo comma è soppresso;
dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:

"I

giovani che rifiutano l'avviamento all'attività di formazione professionale prevista nel presente articolo mantengono la loro iscrizione nella lista". All'articolo 13, il testo dell'articolo 16-ter della legge 10 giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

Art. 1

"Art. 16-ter. - I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell'articolo 7 o hanno frequentato i corsi di cui all'articolo 16-bis o i cicli formativi di cui all'articolo 26-bis della presente legge possono chiedere l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento.
L'accertamento è effettuato da una commissione istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione composta da quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Il presidente della commissione è nominato con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sentita la regione.
La composizione della commissione è determinate di volta in volta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in relazione allo accertamento che essa è chiamata ad effettuare, e i due esperti in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori sono scelti fra gli iscritti in apposito albo istituito, per ciascuna categoria professionale, presso l'ufficio provinciale del lavoro.
L'iscrizione a tale albo, che è diviso in due sezioni, una per i datori di lavoro ed una per i lavoratori, è disposta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano provinciale".

All'articolo 14, il testo dell'articolo 16-quater della legge 1 giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:
"Art. 16-quater. - La commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico-pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende.
Per ogni prova tecnico-pratica viene corrisposto un compenso forfettario, comprensivo del premio di assicurazione contro gli infortuni, in favore del centro di formazione professionale o dell'azienda, da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Le spese relative al funzionamento della commissione fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
La commissione ha, altresì, il compito:
di effettuare le prove di idoneità previste dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;
di effettuare l'accertamento della professionalità dei lavoratori per l'attribuzione della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui i lavoratori stessi non siano in grado di documentare il possesso della qualifica dichiarata.
Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle rispettive province nell'ambito delle proprie competenze".

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:
"Art. 15. - Al primo comma dell'articolo 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285:
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) per la conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca";
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"e) per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura "".

All'articolo 17, nel testo sostitutive dell'articolo 20 della legge 1 giugno 1977, n. 285:
il primo comma è sostituito dai seguenti:
"Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative agricole, costituite ai sensi dell'articolo 18 e che hanno ottenuto la concessione o comunque acquisito la disponibilità di terreni demaniali o patrimoniali incolti o da valorizzare attraverso progetti di miglioramento o che eseguono progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscono servizi tecnici per l'agricoltura, hanno diritto per ogni giovane socio proveniente dalle liste speciali ad un contributo pari a lire 100.000 mensili per la durata di mesi 24.
Eguale contributo spetta alle cooperative di cui all'articolo 18, primo comma, lettera e), che abbiano ottenuto la concessione o acquisito la disponibilità di aree limitate di acque interne o di terreni con strutture fisse atte all'allevamento del bestiame";

dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
"Le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 18 possono ottenere un contributo in conto capitale per l'acquisto dei macchinari, l'installazione di impianti e in relazione all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario nella misura del 50 per cento del valore documentato delle spese relative.
L'istruttoria e l'erogazione dei fondi sono effettuate dalla regione competente per territorio. Gli oneri relativi gravano sui fondi messi a disposizione della regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984".

All'articolo 19, nel secondo comma dell'articolo 24-bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, le parole: "articolo 4 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".

All'articolo 20:
nel primo dei commi sostitutivi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, l'ultimo alinea è sostituito dal seguente:
"attività e servizi di interesse generale o di rilevanza sociale";

dopo il secondo dei predetti commi sostitutivi, è inserito il seguente:
"I progetti di cui al precedente comma possono essere predisposti con le stesse modalità e procedure da enti morali ad alta specializzazione scientifica su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri";

gli ultimi due capoversi sono sostituiti dai seguenti:
"L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 10 giugno 1977, n. 285, è sostituito dai seguenti:
"I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel presente articolo, a parità di condizioni, hanno titolo di preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione.
I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali"".

All'articolo 21, nel testo dell'articolo 26-bis della legge 1 giugno 1977, n. 285:
al secondo comma, le parole: "anche indipendentemente dalle connessioni", sono sostituite dalle seguenti: "oltre alle attività";
al quarto comma, le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523", sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".

All'articolo 24:
nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "impegnati in attività formative";
nel quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "quale risulta modificato dal presente decreto";

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Ai giovani di cui al primo e al secondo comma non si applica il divieto previsto dal quarto comma dell'articolo 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, quale risulta modificato dal presente decreto".

Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:
"Art. 24-bis. - È consentita, a domanda, la reiscrizione nella lista speciale dei giovani che ne siano stati cancellati per aver superato il limite di età indicato nella legge 10 giugno 1977 n. 285".

All'articolo 25, i commi penultimo ed ultimo sono sostituiti dai seguenti:
"Nella categoria degli operai qualificati potranno essere effettuate assunzioni anche in soprannumero lasciando vacanti altrettanti posti, già disponibili alla data del 25 gennaio 1977 o che sono o si renderanno annualmente disponibili, nella categoria degli operai specializzati.
I posti in soprannumero di cui al precedente comma saranno riassorbiti, rendendo conferibili le corrispondenti vacanze, con le cessazioni dal servizio, per qualsiasi motivo, nella categoria degli operai qualificati.
Agli allievi operai di cui al presente articolo, durante il periodo di frequenza dei corsi previsti dall'articolo stesso, oltre al contributo di cui all'articolo 5 della legge 19 maggio 1964, n. 345, compete l'indennità mensile pari all'importo di cui all'articolo 9, quinto capoverso, lettera b), del presente decreto, con il conseguente reintegro a favore del bilancio del Ministero della difesa a carico del fondo di cui all'articolo 29 della legge 1 giugno 1977, n. 285".

All'articolo 26, nel secondo comma, le parole: "all'articolo 26", sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 25 e 26".

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:
"Art. 27. - Le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto-legge non si applicano ai progetti specifici già approvati o che saranno approvati dal C.I.P.E. entro il 31 dicembre 1978".

Dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:
"Art. 27-bis. - Fino al primo aggiornamento della graduatoria da completarsi secondo le disposizioni previste nell'articolo 5 del presente decreto, entro il 31 dicembre 1978 gli avviamenti continuano ad essere effettuati sulla base della graduatoria in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso".

L'articolo 28 è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1978

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