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LEGGE 1 agosto 1978, n. 438

Nuovo termine per l'emanazione del codice di procedura penale.

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Testo in vigore dal:  16-8-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, di cui alla legge 3 aprire 1974, n. 108, secondo i principi e criteri direttivi e con le procedure ivi previsti, entro il 31 ottobre 1979.