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LEGGE 27 luglio 1978, n. 392

Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal:  30-12-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 20

Vetusta


In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente:
a) 1 per cento per i successivi quindici anni;
b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.
Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato.
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".