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LEGGE 26 luglio 1978, n. 417

Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2005)
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Testo in vigore dal:  22-8-1978

Art. 20


La potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario nella materia regolata dalla presente legge è esercitata nei limiti dei principi stabiliti nella legge stessa.
Il trattamento economico di missione e di trasferimento per i dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni non dovrà comunque superare gli importi applicabili nei singoli casi, fissati dalla presente legge.