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LEGGE 26 luglio 1978, n. 417

Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2005)
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Testo in vigore dal:  22-8-1978

Art. 11


Le misure dei rimborsi per spese di imballaggio, presa e resa domicilio, nei casi di trasferimento, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, vengono unificate e elevate a L. 6.000 a quintale.
Nei casi onerosi per il personale, ove l'amministrazione valuti l'opportunità di intervenire con idonei mezzi propri per il movimento dei mobili e delle masserizie, il rimborso di cui al precedente comma non è dovuto.
Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è abrogato.
L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è sostituito dai seguenti:
"Nel caso di trasferimento con autovetture di proprietà compete una indennità chilometrica pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 15 della presente legge.
Per il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente articolo 19, in aggiunta all'indennità prevista per il capo famiglia, compete, per ciascuno dei familiari, quella di cui al terzo comma dell'articolo 14".