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LEGGE 3 giugno 1978, n. 288

Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1989)
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Testo in vigore dal:  7-7-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma, secondo capoverso, dell'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:
"non aver superato l'età di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso".