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LEGGE 27 aprile 1978, n. 143

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1978)
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Testo in vigore dal:  14-5-1978

Art. 41



Ai sensi dell'articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa, resta fissato, per l'anno finanziario 1978, in lire 2.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.