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LEGGE 16 gennaio 1978, n. 11

Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

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Testo in vigore dal:  8-2-1978

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

All'articolo 3, terzo comma, lettera b), della legge 2 maggio 1974, n. 195, le parole: "e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti di cui al quarto comma dell'articolo 1" sono sostituite con le altre: "e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti ed alle formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni nelle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 1".

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO