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LEGGE 3 gennaio 1978, n. 3

Norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1991)
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Testo in vigore dal:  31-1-1978 al: 18-6-1991
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 ottobre 1977 le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali si effettuano in luna domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.