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LEGGE 3 gennaio 1978, n. 2

Interventi per le zone del Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta colpite dalle recenti alluvioni e proroga del termine per la definizione della gestione stralcio nella provincia di Udine.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-1-1978 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge si applicano nelle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977.
Le disposizioni dei successivi articoli 7 e 10 si applicano nelle province e nei comuni della Lombardia, del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta indicati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, sentite le regioni della Lombardia, del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.