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LEGGE 3 gennaio 1978, n. 1

Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
Testo in vigore dal:  15-1-1978

Art. 28

Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei costruttori


L'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come risulta sostituito dall'articolo 15 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:
"I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono:
1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite purché appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani.
L'iscrizione nell'albo è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla C.E.E. non residenti in Italia;
2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21.
Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui al n. 1) e al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi;
3) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;
4) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
5) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attività specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;
6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad un'associazione di categoria.
Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4) costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresì prova sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato straniero o, negli Stati in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne".