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LEGGE 3 gennaio 1978, n. 1

Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
Testo in vigore dal:  15-1-1978

Art. 19

Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo


A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori.