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LEGGE 9 dicembre 1977, n. 963

Provvedimenti in favore della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Messina e della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania.

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Testo in vigore dal:  18-1-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli articoli 6 e 11 delle leggi 13 giugno 1952, n. 692 e 13 giugno 1952, n. 694, sono abrogati.
La facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Messina e la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania sono, ai sensi degli articoli 1 e 9 delle leggi citate nel precedente comma, statali a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità indipendentemente dalle vicende delle convenzioni di cui agli articoli 11 delle leggi medesime.