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LEGGE 31 marzo 1977, n. 91

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza.

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Testo in vigore dal:  3-4-1977

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 il secondo comma è sostituito dal seguente:
"L'articolo 361 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:
"Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennità accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.
Se la retribuzione è convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennità è determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso.
A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977";
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
Art. 1-bis. - "L'esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 è estesa a tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate".
All'articolo 2 il primo comma è sostituito dal seguente:
"A partire dal 1 febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonché con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione né possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi".
L'articolo 3 è soppresso.
L'articolo 5 è soppresso.
All'articolo 6 le parole: "non concorrono a formare il reddito complessivo degli aventi diritto agli effetti delle imposte sul reddito" sono sostituite dalle seguenti: "non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte sul reddito".