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LEGGE 25 ottobre 1977, n. 880

Ratifica ed esecuzione di tre convenzioni internazionali firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952 concernenti l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi e sulla competenza civile e penale in caso di abbordaggio.

Testo in vigore dal:  22-12-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali, firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952:
a) convenzione per l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi;
b) convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza civile in materia di abbordaggio;
c) convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza penale in materia di abbordaggio e di altri incidenti di navigazione.