stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 ottobre 1977, n. 835

Non applicabilità al personale navigante di ruolo delle ferrovie dello Stato delle norme riguardanti l'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  7-12-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Le norme contenute nel regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare, nonché le modifiche e le integrazioni apportate con la legge 28 ottobre 1962, n. 1602, non si applicano al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto, nei cui confronti continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE ANDREOTTI - LATTANZIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO