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LEGGE 18 gennaio 1977, n. 8

Sanatoria dei pagamenti a titolo di indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo al personale dei reparti di volo dell'Esercito per attività anteriore al 1° luglio 1970.

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Testo in vigore dal:  12-2-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convalidata la corresponsione dell'indennità di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo effettuata anteriormente al 1 luglio 1970 a favore del personale militare assegnato, per svolgere attività di volo, ai reparti di volo dell'Esercito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1977

LEONE ANDREOTTI - LATTANZIO - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO