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LEGGE 8 agosto 1977, n. 674

Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno, adottato a Ginevra il 21 giugno 1975.

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Testo in vigore dal:  21-9-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il quinto accordo internazionale sullo stagno, con allegati, adottato a Ginevra il 21 giugno 1975.