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LEGGE 8 agosto 1977, n. 595

Determinazione dei ruoli organici del personale direttivo della scuola elementare e del personale educativo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1982)
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Testo in vigore dal:  11-9-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il ruolo organico del personale direttivo della scuola elementare è stabilito in 5.000 posti.
I nuovi posti sono istituiti come segue:
per l'anno scolastico 1977-78, sino a un massimo di 200 nuovi posti nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della presente legge;
per l'anno scolastico 1978-79, altri 200 nuovi posti, oltre quelli eventualmente residui, non istituiti nell'anno precedente;
per l'anno scolastico 1979-80, altri 222 nuovi posti.
Il Ministro per la pubblica istruzione provvede alla ripartizione dei nuovi posti da istituire a sensi del precedente comma dopo avere effettuato l'adeguamento della distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti.
Ogni circolo didattico ha un organico, di norma, non inferiore a 40 insegnanti di ruolo e non superiore a 60.
Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo prioritariamente presenti le necessità derivanti dallo sviluppo della popolazione scolastica, la situazione ambientale e l'esigenza che ogni circolo sia compreso in un unico distretto scolastico.
Dall'anno scolastico 1980-81 il Ministro per la pubblica istruzione, entro il 31 marzo di ogni biennio, adegua la distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti.