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LEGGE 4 agosto 1977, n. 593

Funzionamento del Centro Linceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni.

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Testo in vigore dal:  11-9-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dall'anno finanziario 1976 è assegnato all'Accademia nazionale dei Lincei un contributo annuo di lire cento milioni per il funzionamento del Centro Linceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni.
La spesa graverà sul bilancio del Ministero per i beni culturali ed ambientali.