stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 agosto 1977, n. 534

Modificazioni al codice di procedura penale.

nascondi
Testo in vigore dal:  4-9-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il capoverso dell'articolo 39 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:
"Se si tratta di delitto tentato è competente il giudice del luogo in cui fu commesso l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.
Se si tratta di reato permanente la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ebbe inizio la consumazione.
Se si tratta di reato continuato è competente il giudice del luogo in cui fu commesso il reato più grave o in caso di pari gravità il primo reato".