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LEGGE 4 agosto 1977, n. 503

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 313, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche domiciliate in alcuni comuni del Friuli-Venezia Giulia.

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Testo in vigore dal:  14-8-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 313, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche domiciliate in alcuni comuni del Friuli-Venezia Giulia è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1, dopo la parola "prorogato", il periodo è sostituito con il seguente: "al 31 dicembre 1977 il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 1975 e all'anno 1976".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1977

LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO