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LEGGE 16 maggio 1977, n. 306

Ratifica ed esecuzione della convenzione universale per il diritto d'autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971.

Testo in vigore dal:  1-7-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione universale per il diritto d'autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio