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LEGGE 23 maggio 1977, n. 265

Modifica agli articoli 9, 12 e 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.

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Testo in vigore dal:  22-6-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 9 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e sostituito dal seguente:
"Il brevetto per modelli di utilità e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano, rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda.
In materia di modelli di utilità e di modelli e disegni ornamentali non si concedono brevetti completivi".