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LEGGE 2 maggio 1977, n. 253

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VII della convenzione di Londra del 9 aprile 1965 sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottato a Londra il 19 novembre 1973.

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Testo in vigore dal:  19-6-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento all'articolo VII della convenzione di Londra del 9 aprile 1965 sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottato a Londra il 19 novembre 1973.