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LEGGE 5 maggio 1977, n. 209

Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.

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Testo in vigore dal:  5-6-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità è elevato da lire 11.000 milioni a lire 15.000 milioni.
Il limite di spesa di lire 7.050 milioni, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1971, n. 582, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 9.050 milioni.
Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato, a lire, 3.230 milioni.
La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo anno 1977; quella di cui al terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1977.