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LEGGE 4 aprile 1977, n. 127

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.

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Testo in vigore dal:  4-5-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, è sostituito dal seguente:
"Hanno diritto al soggiorno permanente nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee già stabiliti o che desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attività indipendente.
Tale diritto è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza:
a) al coniuge ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno;
b) agli ascendenti e discendenti delle persone di cui al precedente comma e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.
Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, la autorità di pubblica sicurezza del luogo ove le persone di cui al primo e secondo comma si stabiliscono, rilascia un documento denominato "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee", conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per l'interno. Tale documento è valido per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio ed è automaticamente rinnovabile.
Le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non firmano la validità della carta di soggiorno.
La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata ai cittadini di cui al primo comma per il solo fatto che non esercitano più un'attività in seguito ad incapacità temporanea dovuta ad una malattia o ad un infortunio.
Alle persone di cui alle lettere a) e b) del secondo comma che non siano cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte.
Per il rilascio della carta e del documento di soggiorno, gli interessati possono essere invitati ad esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica ed a fornire la prova che rientrano nella categoria di persone indicate al primo od al secondo comma del presente articolo.
I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente".