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LEGGE 4 aprile 1977, n. 121

Norme modificative della legge 7 giugno 1975, n. 259, relativa al personale non insegnante delle Università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/1980)
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Testo in vigore dal:  3-5-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Al personale di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è corrisposta una somma di lire 23 mila mensili che sarà assoggettata unicamente alle ritenute erariali.
L'assegno ad personam di cui allo stesso articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, viene pertanto riassorbito nella stessa misura e con la stessa decorrenza, restando in godimento la somma di lire 7 mila riassorbibile con i criteri previsti dal secondo comma del citato articolo 2.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1977

LEONE ANDREOTTI - MALFATTI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO