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LEGGE 21 dicembre 1977, n. 932

Disposizioni in favore dei militari del Corpo della guardia di finanza in particolari situazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1979)
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Testo in vigore dal:  13-1-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli ufficiali della guardia di finanza iscritti nel ruolo separato e limitato è estesa, per quanto applicabile, la legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.